Ultima modifica: 2 Aprile 2022

Regolamento “Associazione Amici del Gandhi”

REGOLAMENTO  ATTUATIVO  DELLO  STATUTO  DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL GANDHI

 ART. 1

Possono essere Soci solo persone maggiorenni. Solo i  Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto.

L’ Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio stesso o di almeno un quinto dei Soci.

La convocazione è effettuata mediante lettera di posta elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, contenente l’ ordine del giorno, il luogo, la data e l’ ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere indetta anche ad un’ora di distanza dalla prima. I soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea possono farsi rappresentare, con delega, da un altro socio. Le deleghe dovranno essere presentate, prima dell’ inizio dell’ Assemblea, al Consiglio Direttivo e da questo accettate.  Ogni socio può rappresentare per delega non più di due soci. Le decisioni dell’ Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, risultino presenti, deleghe comprese, la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea assume le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

Per le operazioni di voto riguardanti l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Assemblea dovrà provvedere a costituire un seggio elettorale, nominandone un presidente e due scrutatori che, congiuntamente, dovranno sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Per  il rinnovo del Consiglio Direttivo i soci possono votare non più di nove nominativi, tratti dall’ elenco dei soci dell’Associazione. Nella medesima scheda i soci potranno indicare al massimo tre nominativi, sempre tratti dall’ elenco dei Soci, per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Sulla scheda di votazione il Consiglio Direttivo potrà proporre ai Soci una serie di  possibili candidati sia per la carica di Consigliere che per quella di Revisore dei Conti.

L’Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata e risulta regolarmente costituita secondo le procedure richieste per l’ Assemblea ordinaria. Solo per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è richiesto il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci dell’Associazione.

I verbali delle assemblee devono essere redatti dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato a ciò dall’Assemblea. I verbali, sottoscritti dal Segretario (o dal suo facente funzione) e dal Presidente dell’Associazione,  sono sottoposti all’ approvazione dell’ Assemblea nella riunione immediatamente successiva.

ART. 2

 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l’anno in modo da poter esaminare l’ attività svolta e da svolgere. Il Presidente può inoltre convocare il Consiglio tutte le volte che ne ravveda l’esigenza. Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato dal Presidente anche quando ne facciano richiesta scritta (debitamente motivata e firmata) almeno cinque Consiglieri. La convocazione deve avvenire per lettera raccomandata o di posta elettronica contenente l’ ordine del giorno, la sede, la data e l’ora della riunione. La convocazione deve essere spedita a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissione di un consigliere questi è sostituito dal socio che risulta primo tra i non eletti (a parità di voti, vige il principio dell’anzianità di associazione).

Le firme sul deposito o sui depositi postali e/o bancari spettano al Presidente e al Vice-presidente Economo-Cassiere.

Ogni documento di qualsiasi natura riguardante l’Associazione deve essere conservato solo ed esclusivamente nella sede legale dell’Associazione stessa.

ART. 3

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere al Consiglio Direttivo e formulare pareri quando vi siano all’ ordine del giorno questioni che riguardano la propria competenza istituzionale. In caso di dimissione di un Revisore dei Conti, questi è sostituito dal socio che risulta il primo dei non eletti (a parità di voti vige il principio dell’ anzianità di associazione).

ART. 4

Per la diffusione della propria attività istituzionale, l’Associazione può realizzare un proprio sito internet, curato da uno o più soci, stampare un proprio bollettino, pubblicare una propria rivista. Qualsiasi iniziativa editoriale curata dall’Associazione deve essere approvata dall’Assemblea dei Soci.

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